mercoledì 30 novembre 2005

Burocratese pt. 2

Ecco come promessovi la seconda parte dell'articolo tratto da msn.it inerente le dimissioni del lavoratore.

Dimissioni del contratto di lavoro a tempo determinato

"Nel rapporto di lavoro a tempo determinato il contratto ha una durata limitata nel tempo. Ai sensi dell’art. 2119 c.c. tale tipologia di contratti non è soggetta al regime della libera recedibilità.

Pertanto il dipendente non può rassegnare le proprie dimissioni prima della naturale estinzione del vincolo contrattuale."


Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata limitata. All'estinzione della data il contratto di lavoro si estinuge. Ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile questa tipologia di contratti non è soggetta alla libera recedibilità, pertanto il dipendente non può rassegnare le proprie dimissioni prima della naturale estinzione del vincolo contrattuale.

"Unica eccezione al principio è rappresentata dalla sussistenza di una giusta causa di recesso (sul concetto di giusta causa vedi l'articolo "Giusta causa"), nel qual caso il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno suscettibile di essere rapportato, secondo quanto si legge in alcune pronunzie (Cass. 3 febbraio 1996, n. 924), alle somme che avrebbe percepito se il contratto di lavoro avesse avuto la durata prevista. È fatta salva in ogni caso la prova, da parte del datore di lavoro, che il dipendente dimissionario abbia comunque svolto altra attività lavorativa percependo le relative retribuzioni (Cass. n. 924 citata)."

La libera recessione dal contratto è prevista solo nel caso in cui sussista la giusta causa. In questo caso, secondo la Cassazione 3 febbraio 1996, n. 924, il dimissionario ha diritto ad un risarcimento, pari alle somme che avrebbe percepito se il contratto di lavoro avesse avuto al durata prevista. Inoltre, è fatta salva in ogni caso la prova, da parte del datore di lavoro, che il dipendente dimissionario abbia comunque svolto altra attività lavorativa percependo le relative retribuzioni.

"In difetto di giusta causa, il lavoratore dimissionario, in quanto parte inadempiente del rapporto contrattuale, sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro (Cass. 23 dicembre 1992, n. 13597)."

Secondo la Cassazione 23 dicembre 1992, n. 13597, in difetto di giusta causa il dimissionario dovrà risarcire il datore di lavoro.


Frase del giorno: "Salto salto sempre più in alto!"
In stero: Fabolous - Round&Round

giovedì 24 novembre 2005

Flying Bush

Non fategli troppo male! Per disincastrarlo usate il mouse!


Frase del giorno: "Buon compleanno FM!"
In stereo: Ruff Ryders - Get Wild

mercoledì 23 novembre 2005

Burocratese pt.1

Apro internet e su msn home page noto il titolo "Le dimissioni del lavoratore". Interesante, visto che mio padre è in pieno periodo di Pensionamento (in realtà è già pensionato ma per contratto deve rispettare i vincoli del "timbro del cartellino" e "dell'assenza di incarichi") e io vista l'aria che tira, molto probabilmente non avrò neanche una pensione, oppure per averla dovrò lavorare fino a 80 anni per poi darla a chi non si sa...BOH?!?

Questo è l'articolo:

"Le dimissioni del lavoratore
Il rapporto di lavoro rientra nella più ampia categoria dei contratti ad esecuzione continuata nel tempo.
Per tale tipologia di contratti è generalmente previsto il diritto di ciascuna parte di recedere liberamente dal vincolo contrattuale
(secondo le modalità e le forme previste dalla legge), non essendo ammissibile per il nostro ordinamento l’assunzione di vincoli personali obbligatori perpetui.
Per quanto riguarda la facoltà di recesso attribuita al dipendente (dimissioni), questa si atteggia in modo diverso a seconda che il contratto di lavoro sia a tempo
determinato ovvero indeterminato." Ovviamente esistono anche casi particolari.

Nulla di strano direte voi, ma se avete tempo, voglia e un vocabolario sotto mano per leggere gli articoli da me linkati vi accorgerete che quello che sta scritto qui sopra non è poi così semplice. Tenterò quindi per tutti colori che come me non hanno tempo e voglia (il vocabolario dovreste averlo tutti invece!) di semplificare e sintetizzare il più possibile l'ingarbugliato e implicito linguaggio giuridico meglio noto come BUROCRATESE (NB: questo termine è stato inventato dal mitico professore di Comunicazione Pubblica dell'omonimo corso della facoltà di Sociologia della Comunicazione Pubblicitaria, Alessandro Rovinetti).

Dimissioni del contratto di lavoro a tempo indeterminato

"L’art. 2118 cod. civ., nel disciplinare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, riconosce ad ognuna delle parti la libera facoltà di recesso, fatto salvo il rispetto di un termine di preavviso."

L'articolo 2118 del Codice Civile prevede sia al datore di lavoro che al dipendente la libertà di recedere dal contratto di lavoro, purchè ci sia un preavviso in tempi ragionevoli.

"Peraltro, con una serie di interventi normativi, il legislatore, per tutelare maggiormente il prestatore di lavoro, parte debole del rapporto contrattuale, ha limitato la libertà di recesso del datore di lavoro che trova oggi applicazione in ipotesi meramente residuali (personale domestico, dirigenti, lavoratori in prova, lavoratori ultrasessantenni che abbiano maturato il diritto a pensione, atleti professionisti, ecc.).

L’ambito di applicazione dell’art. 2118 cod. civ. è rimasto invece immutato per quel che riguarda le dimissioni rassegnate dal dipendente
."

Essendo il lavoratore la parte più svantaggiata, la legge è intervenuta, limitando la libertà di recesso del datore di lavoro nei casi di personale domestico, dirigenti, lavoratori in prova, lavoratori ultrasessantenni che abbiano maturato il diritto a pensione, atleti professionisti, ecc. Nulla cambia invece per le dimissioni rassegnate dal dipendente.

"Il lavoratore assunto a tempo indeterminato può liberamente recedere dal vincolo contrattuale rassegnando le proprie dimissioni nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti. Dall’obbligo del preavviso il lavoratore è peraltro dispensato, qualora le dimissioni siano rassegnate per giusta causa (sulla nozione di giusta causa vedi l'articolo "Giusta causa" e art. 2119 cod. civ.)."

Il lavoratore dipendente è obbligato a preavvisare il datore di lavoro riguardo le sue dimissioni salvo i casi in cui si verifichi la Giusta Causa.

"Il lavoratore che rassegni le dimissioni senza dare il preavviso nei termini e nei modi stabiliti è tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (indennità sostitutiva del preavviso). Tuttavia, se le dimissioni sono state rassegnate con effetto immediato per giusta causa, l’indennità predetta deve essere corrisposta dal datore di lavoro al dipendente dimissionario."

Il dipendente che non da preavviso è tenuto a versare un'indennità pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Se le dimissioni sono state rassegnate con effetto immediato per giusta causa il datore di lavoro dovrà risarcire il dipendente.

"Peraltro, il lavoratore dimissionario per giusta causa, mentre secondo alcune e prevalenti pronunzie non può ottenere altro che l’indennità sostitutiva del preavviso a compenso del pregiudizio patito per la risoluzione del rapporto (Cass. 7 novembre 2001, n. 13782), secondo altre ( Cass. 2 febbraio 1998, n. 1021) potrà giovarsi delle norme generali sul risarcimento del danno in quanto, se è vero che le dimissioni per giusta causa non sono equiparabili al licenziamento, è altrettanto vero che le stesse sono pur sempre espressione di una volontà non completamente libera seppure non coartata (in questo senso, essendo l’effetto risolutivo riconducibile ad un concorso di cause di cui il comportamento del datore di lavoro costituisce causa remota e quello del lavoratore causa immediata, il danno va risarcito in proporzione all’incidenza del comportamento del primo sulla sua produzione)."

Sull'indennità di giusta causa ci sono due dottrine: la prima prevede al dimissionario solo l'indennità sostitutiva, la seconda anche la possibilità di giovarsi delle norma generali sul risarcimento dal danno in quanto la giusta causa non è un licenziamento ma denota una volontà non completamente libera.Il risarcimento è versato al dipendente in proporzione del comportamento del datore di lavoro sulla sua produzione.

"Le dimissioni costituiscono un diritto potestativo del dipendente e si configurano quale atto unilaterale recettizio.

Ne consegue che esse producono effetto non appena siano pervenute a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dall’accettazione di quest’ultimo (Cass. 22 dicembre 2003, n. 19623). Inoltre, in quanto atto unilaterale recettizio, le dimissioni, una volta comunicate, sono irrevocabili, potendo le stesse essere poste nel nulla solamente con il consenso del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui la loro revoca pervenga al datore di lavoro prima delle dimissioni medesime (Cass. 29 agosto 2003, n. 12677).
"

Le dimissioni producono effetto non apppena il datore di lavoro ne viene a conoscenza e indipendentemente dalla sua accettazione. Le dimissioni sono irrevocabili salvo i casi previsti dalla legge e salvo il caso in cui la revoca (cioè il ritiro delle dimissioni) pervenga al datore di lavoro prima delle dimissioni medesime.

"Le dimissioni, infine, in quanto atto unilaterale avente contenuto patrimoniale, sono soggette alle norme ordinarie in materia di contratti (art. 1324, cod. civ.), ivi comprese, in particolare, quelle in tema di annullabilità per vizi del consenso."

Questo può andare anche così...A breve la seconda parte! Stay tuned :)


Frase del giorno: "Eh,insomma!"
In stereo: ottohm - Domani

mercoledì 16 novembre 2005

Un altro ancora e...


...do fuoco al cellulare e forse anche a qualcuno!

Non so se vi ricordate, ma qualche mese fa, esattamente 2 e mezzo qualche anima in pena fece capolino dal mio cellulare informandomi per ben due volte riguardo un week end alternativo.

Ebbene oggi, alle ore 19:47:01 il mio cellulare vibra di gioia all'arrivo dell'sms gratis di MOD1: KIAMAMI MATTEO 23 ANNI PRATO 3494919686? (per scrivere a MOD1 basta rispondere subito a questo SMS)

Il detto dice non c'è due senza tre! Spero davvero che nessun altro abbia fatto un remix del detto aggiungendo il quattro o il cinque perchè sennò scateno davvero una lotta civile (cioè tra civili) tra me, i "pigliànculo" (si legge così proprio come l'ho scritto) e l'organo garante della privacy (si legge praivasi)!


Frase del giorno: "Amò f*****i!"
In stereo: Jesuly - Ultimo Bloque del Barrio

martedì 15 novembre 2005

Zulu Nation Tribute

Continua la serie di eventi Socio-Culturali. Questa volta ci troviamo a Mantova dove il 27 novembre 2005 si svolge un evento di spiccato interesse per gli amanti e i seguaci della Zulu Nation e della cultura Hip Hop in generale.

"Tribute to the Zulu Nation and the Real Hip Hop Culture" si svolge presso il Mascara Disco Club dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

ENTRATA GRATUITA!!!

Mascara Disco Club
Viale della Favorita -Uscita Autostrada Mantova Nord

(Bus navetta disponibile dalla stazione dei treni di Mantova)

INFO
Scacio 3280131031
Rockris 3396375662


Frase del giorno: "Che il dummie non sia Piero83 non c'è dubbio..." by Katilina
In stereo: TLC - No Scrubs

giovedì 10 novembre 2005

Gustav Klimt - Disegni proibiti


Il Castello Visconteo di Pavia ospiterà alcuni dei disegni di Gustav Klimt, noto artista Viennese del fine ottocento.

Orari di apertura:

Da Lunedì a Venerdì 10.00 - 19.00
Giovedì 10.00 - 22.00
Sabato e Domenica 10.00 - 20.00


La biglietteria chiude 45 minuti prima dell'orario di chiususra

Biglietti:

Intero 7 Euro
Ridotto 5 Euro
: Over 65, Soci TCI, studenti con CTS Card
Gratis bambini fino 6 anni

Info e prenotazioni:

tel +39 0382 24376 - 462114
info@alefcoop.it
klimtdisegniproibiti.it


Frase del giorno: "BASTA!"
In stereo: The Kool And The Gang - Get Down On It

mercoledì 9 novembre 2005

BLACK OUT!


Burn Out - Motofattoria di via macerata 16/18 Pesaro presenta: Black Out

Musica black - R&B - Break Beats - Funk - Jazz - House

Tutti i sabati a partire dalle 22.30 music selecta by DJ WIGS

Prezzi supercompetitivi:
birra 1.50 euro
cocktail 2.50 euro

cocktail normali 3.00


INGRESSO GRATUITO

Cos'altro aggiungere se non: NON MANCATE!!!


Frase del giorno: "Prima niente poi addirittura due!"
In stereo: Elephant Man, f. Joh Doe - Dat Ting

martedì 8 novembre 2005

Van Gogh, Gauguin e il Surrealismo


Tornato da Torino con tanto kebab e tanta pizza nello stomaco vi segnalo un paio di manifestazioni artistiche di spiccato interesse.

Per chi non lo sapesse ancora a Brescia si sta tenendo una mostra dedicata a Gauguin e Van Gogh contemporanemanete!!

APERTURA: 22 ottobre 2005 - 19 marzo 2006
Santa Giulia, Museo della Città
via Musei, 85
25121 Brescia
Tel. 030.2977834


Dal lunedì al giovedì ore 8.30 - 20, venerdì ore 8.30 - 22, sabato ore 8.30 - 23, domenica ore 8.30-21.
1 novembre 2005 ore 8.30-21
8 dicembre 2005 ore 8.30-22
1 gennaio 2006 ore 11 - 21
chiuso 24, 25, 31 dicembre 2005

Info Tel. 0438 21306
Fax 0438 418108

Per utleriori informazioni, biglietti, pernottamenti, guide turistiche...

A Torino invece è già attiva la mostra dei surrealisti con tele di Delvaux, una sezione dedicata a De Chirico ed una a Magritte, Permeke e Spilliaert.

APERTURA: 14 ottobre 2005 - 15 gennaio 2006
Palazzo Bricherasio
Via Lagrange 20 10123 Torino
INFOLINE: 011.5711888
Tel. 011.5711811 - Fax 011.5711850


Lunedì 14,30 – 19,30
Martedì, Mercoledì, Venerdì 9,30 – 19,30
Giovedì e sabato 9,30 – 22,30
L'ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura


Frase del giorno: "Ma hai tagliato i capelli?!?"
In stereo: Fat Joe - Crack Attack